Art. 4.
1. Alla data di inizio del funzionamento della corte di appello di Monza, stabilita ai sensi dell'articolo 3, gli affari pendenti davanti alle corti di appello di Milano e di Brescia e appartenenti, ai sensi della presente
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legge, alla competenza della corte di appello di Monza, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di tale corte.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili nelle quali sono già state precisate le conclusioni ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali per i quali è stato emesso il decreto che dispone il giudizio e agli affari di volontaria giurisdizione in corso alla data di inizio del funzionamento della corte di appello di Monza stabilita ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.